IL CLUSTER

Statuto

Allegato B – Racc. n. 17.449

Statuto

Associazione “Cluster Lucano dell’Aerospazio ETS”
in breve “CLAS ETS”

Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata
È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Cluster Lucano dell’Aerospazio ETS” in breve anche “CLAS ETS”
L’Associazione ha la propria sede legale in c/o CNR — Area di Ricerca di Potenza, C. da Santa Loja nel Comune di Tito (PZ). L’Associazione ha durata indeterminata; essa potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell’Assemblea.

Articolo 2
Forma giuridica
L’Associazione assume la forma giuridica di “Associazione Riconosciuta” secondo quanto stabilito dall’art. 14 e ss. del Codice civile ed è sottoposta alla Legge italiana.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3
Carattere dell’Associazione – Ambito di operatività
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
L’Associazione può istituire sedi secondarie locali a livello provinciale, regionale e/o nazionale.

Articolo 4
Scopi dell’Associazione
L’Associazione si prefigge di aderire al Cluster Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio (CTNA) per rappresentare in esso le attività svolte nel settore aerospaziale da parte del sistema scientifico-industriale lucano realizzandone in Basilicata scopi ed opportunità.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale rientrante nel Settore della ricerca Scientifica di particolare interesse sociale.
Essa ha quindi per scopo prioritario quello di promuovere lo sviluppo e favorire la crescita del settore aerospaziale in Basilicata, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
– promuovere, favorire e sostenere la competitività del sistema lucano nel settore dell’aerospazio, promuovere e sostenere nascita e sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore dell’aerospazio, trasferire le risultanze del proprio operato agli associati anche valorizzando la complementarietà e favorendo la sinergia delle attività svolte dagli stessi.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5
Soci
Possono far parte dell’Associazione tutte le imprese, istituzioni e organizzazioni, pubbliche e private che svolgano attività di diretta pertinenza del settore aerospaziale, ne condividano gli scopi fissati dallo Statuto e vogliano dare il proprio contributo nei termini e nei modi qui previsti al perseguimento degli stessi. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
– presentare domanda scritta, sulla quale deciderà l’Assemblea a maggioranza;
– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
– versare la quota di iscrizione in vigore alla data di adesione come stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea.
– I soci Universitari e gli Enti pubblici di ricerca sono esonerati dal versamento delle quote annuali di associazione, al cui funzionamento ordinario concorrono con prestazioni di opera e servizi.
La mancata ammissione deve essere motivata.
I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari e Onorari:
– i Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
– i Soci Ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
– i Soci Onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà o particolari meriti.
Tutti i Soci hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; e candidarsi per ricoprire le cariche associative;
– partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i Soci hanno i seguenti obblighi:
– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
– essere in regola con la quota associativa secondo le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Perdita dello status di Socio
I Soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione.
Il Socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la domanda di recesso sia stata inoltrata almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso medesimo.
Decade automaticamente il Socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini richiesti.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. ln particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il Socio:
– abbia procurato, con il proprio comportamento, gravi danni di immagine o materiali all’Associazione;
– non abbia ottemperato o abbia assunto comportamenti contrari alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L’associato escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri che assumerà decisione insindacabile sul caso.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere in restituzione i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7
Organi sociali
Sono organi dell’Associazione: – L’Assemblea dei Soci- Il Consiglio Direttivo- Il Presidente- Il Tesoriere- l’Organo di Controllo- Il Collegio dei Probiviri (se eletto)- Il Comitato tecnico scientificoTutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.
Articolo 8
Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso;
– elegge il Presidente;
– stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo e li elegge;
– decide circa il Tesoriere e lo elegge;
– decide circa l’Organo di Controllo e ne elegge i componenti;
– decide circa il Collegio dei Probiviri e ne elegge i componenti;
– delibera sui regolamenti e sulle loro modifiche;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo sottoporrà;
– delibera su tutte le questioni che vengano proposte da almeno 1/10 dei Soci;
– delibera su eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e degli organi della Associazione purché sottoscritte da almeno 1/3 dei Soci;
– delibera in ordine all’ammissione ed all’esclusione dei Soci;
– delibera la partecipazione ad Enti, e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte di tutti i Soci.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o a mezzo posta elettronica contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. ln difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno tre volte all’anno oltre a quella per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta to stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli associati ne ravvisi l’opportunità.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte di tutti i Soci.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o a mezzo posta elettronica contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. ln difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno tre volte all’anno oltre a quella per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta to stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli associati ne ravvisi l’opportunità.
Nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente non possono votare. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti di provata e documentata competenza.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’inizio dei lavori, l’Assemblea – validamente costituita elegge fra i presenti il Segretario.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei Soci. ln seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. ln caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e te deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. ln caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.
Per deliberare [o scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea – ordinaria e straordinaria – da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di cinque Soci in quella ordinaria e più di tre Soci in quella straordinaria. I Soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e portati a conoscenza dei Soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati nell’apposito libro dei verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare to svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.
ln tutti i luoghi audio e, o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 9
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di minimo 3 ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i Suoi membri sono rieleggibili.
Possono farne parte esclusivamente rappresentanti degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 2 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
– redigere i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
– nominare al proprio interno il Vicepresidente;
– può nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
– valuta le domande di nuove adesioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
– stabilire la quota annuale di adesione all’Associazione da proporre, per l’approvazione, all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente vicario e, in assenza di entrambi, dall’altro Vicepresidente.
Il Consiglio è convocato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima dell’adunanza, termine ridotto a tre giorni in caso di urgenza, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. ln caso di parità prevale il voto del Presidente. ln seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e da tutti i componenti intervenuti; i verbali sono riportati nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 10
Presidente
Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività dell’Associazione. ln caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. ln caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente Vicario e vicario e, in assenza di entrambi, all’altro Vicepresidente.
Articolo 11
Il Tesoriere
Il Tesoriere, nominato dall’Assemblea tra gli associati, ha il compito di provvedere alla regolare tenuta dei supporti economici per la gestione dell’Associazione a partire dalle quote Associative stabilite dall’Assemblea.

Articolo 12
Organo di Controllo
A far tempo dall’iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’associazione dovrà provvedere alla nomina dell’Organo di Controllo, anche di tipo monocratico, qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentomila virgola zero zero); c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L’associazione dovrà provvedere alla nomina dell’Organo di Controllo anche qualora vengano costituiti patrimoni destinati.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.
L’Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile sulle attività dell’Associazione. L’Organo di Controllo provvede:
a. a denunziare all’Assemblea degli Associati, per i provvedimenti del caso, le violazioni di legge o di statuto poste eventualmente in essere dai membri del Consiglio Direttivo e, ove si tratti di violazioni perseguibili d’ufficio punite con sanzioni penali o amministrative, a denunziare dette violazioni anche all’Autorità Giudiziaria Ordinaria;
b. a verificare che il Libro degli Associati, il Libro delle decisioni dell’Assemblea degli Associati, il Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo ed ogni altro libro o registro utilizzato per la gestione dell’Associazione siano tenuti in conformità alle prescrizioni di legge e di statuto;
c. a redigere una relazione sulle attività svolte dal medesimo Organo nell’anno solare da presentarsi all’Assemblea degli Associati in occasione dell’adunanza convocata per l’approvazione del bilancio annuale relativo a tale anno.
I singoli membri dell’Organo di Controllo possono in qualunque momento prendere visione ed estrarre copia delle scritture contabili tenute da Consiglio Direttivo, del Libro degli Associati, del Libro delle decisioni dell’Assemblea degli Associati, del Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo e di ogni altro libro o registro utilizzato per la gestione dell’Associazione, nonché, più in generale, di tutti i documenti riguardanti le attività dell’Associazione.
Ciascun Associato può in qualunque momento denunciare all’Organo di Controllo le eventuali irregolarità o violazioni riscontrate nelle attività dell’associazione. L’Organo di Controllo deve espressamente prendere posizione su tali denunzie nell’ambito della relazione sulle attività svolte nell’anno solare di riferimento e, se ne riscontra la necessità, chiedere l’immediata convocazione dell’Assemblea degli Associati per le deliberazioni del caso.
Articolo 13
Composizione e funzionamento dell’Organo di Controllo
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 c.c., devono essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Legali.
È facoltà dell’assemblea optare tra Organo di Controllo in composizione monocratica o collegiale.
L’Organo di Controllo in composizione collegiale è composto da tre membri. La nomina a membro dell’Organo di Controllo produce effetti dalla data dell’ultima accettazione della nomina da parte dei soggetti nominati. Gli effetti di quest’ultima restano subordinati alla comunicazione dell’indirizzo mail del soggetto nominato per l’invio delle comunicazioni previste
dal presente statuto o comunque richieste per legge.
L’Organo di Controllo, ove non via abbia provveduto l’Assemblea degli Associati all’atto della relativa
nomina, designa al proprio interno un Presidente.
I membri dell’Organo di Controllo durano in carica per gli anni solari, non superiori a tre,
determinati dall’Assemblea degli Associati all’atto della relativa nomina. I membri dell’Organo di Controllo resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno solare di durata della carica. Resta salva la facoltà dell’Assemblea degli Associati di deliberare la revoca anticipata di uno o più membri dell’Organo di Controllo per giusta causa e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati. ln caso di cessazione, per rinuncia, revoca o qualsiasi altra causa, dei membri dell’Organo di Controllo dovrà essere immediatamente convocata l’Assemblea degli Associati per la nomina del sostituto che resterà in carica per la durata originariamente prevista per il membro sostituito.
L’Organo di Controllo è presieduto dal suo Presidente, il quale ne provvede alla convocazione – con invito indicante luogo, data ed ora della riunione e relativo ordine del giorno – ogni qual volta lo ritenga necessario o, in ogni caso, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un altro membro. La convocazione deve essere effettuata mediante preavviso scritto da inviarsi a ciascun membro, nell’indirizzo mail comunicato dal medesimo all’atto dell’accettazione della nomina, almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza motivata, almeno 3 (tre) giorni prima.
L’Organo di Controllo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.
L’Organo di Controllo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti alla singola riunione. Ciascun membro ha diritto ad un voto. è ammessa la partecipazione dei membri alle riunioni dell’Organo di Controllo anche mediante strumenti di comunicazione che consentano l’identificazione degli stessi a distanza ed ai medesimi di esprimere il proprio voto contestualmente ai membri che partecipino personalmente alle riunioni. ln nessun caso il voto può essere espresso per il tramite di un rappresentante.
Alle riunioni dell’Organo di Controllo possono assistere tutti gli Associati che abbiano fatto preventiva
richiesta scritta nonché i terzi invitati dal medesimo Organo di Controllo.
Le decisioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente dell’Organo di Controllo entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa adozione.
Il Presidente provvede ad inviare il verbale della riunione a tutti i membri dell’Organo di Controllo, all’indirizzo mail, dai medesimi comunicati all’atto dell’accettazione della nomina, entro 3 (tre) giorni dalla redazione dello stesso. Entro il medesimo termine il verbale deve essere:
a. inserito nel Libro delle decisioni dell’Organo di Controllo che È tenuto a cura dello stesso Presidente;
b. pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione on-line a disposizione dell’Associazione.

Articolo 14
Collegio del Probiviri
L’Assemblea dei Soci decide se prevedere o meno il Collegio dei Probiviri.
Nel caso sia previsto, esso è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci fra i rappresentanti di quelli in regola con il pagamento della quota associativa. I Probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i componenti del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 15
Comitato tecnico scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge un ruolo di consulenza scientifica in relazione ai programmi definiti dall’Associazione stessa.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto in modo integrato da esperti dell’università, degli istituti di ricerca, delle imprese, o comunque da esperti di chiara competenza; è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere articolato secondo le esigenze dei programmi definiti dallo stesso. Tutti i membri del Comitato Tecnico-Scientifico operano a titolo gratuito e non hanno diritto a remunerazione, fatto salvo un eventuale rimborso spese.
Le sedute del Comitato-Tecnico scientifico sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza. ln caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore e depositato presso l’Associazione.
Al Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, senza formalità di invito, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
Le riunioni del consiglio Comitato Tecnico Scientifico si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento virgola zero zero);
– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni, approvati dal CD e ratificati in Assemblea;
– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati approvati dal CD e ratificati in Assemblea;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 17
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
– quote associative annuali;
– contributi dei Soci a sostegno delle attività previste dall’Associazione;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art. ll;
– rimborsi derivanti da convenzioni.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 18
Bilancio d’esercizio
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e te spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di aprile dell’anno successivo. Il Consiglio redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro lo stesso mese di aprile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l’associazione provvederà a pubblicare annualmente e terrà aggiornati net Proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l’Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Articolo 19
Liquidazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nel territorio della Basilicata.

Articolo 20
Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e del Codice di Procedura Civile in materia.